Ho diritto all’iva al 10% sull’acquisto dei miei prodotti?

Una domanda che ci viene spesso posta riguarda i requisiti per l’applicazione dell’iva agevolata. Uno showroom di pavimenti, rivestimenti e arredamenti può applicare l’iva agevolata in molti meno casi rispetto a serramentisti (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 12/07/18) ed aziende con contratti di appalto. Vediamo insieme quali sono questi casi in cui si ha diritto a comprare i nostri materiali con iva al 10%:

  1. Il cliente dev’essere un privato. Ad aziende, professionisti e ogni altro soggetto non abbiamo possibilità di fatturare con iva agevolata.
  2. Nella pratica edilizia presentata al Comune dev’esserci il riferimento dell’opera edilizia in riferimento al T.U. Edilizia, cioè al D.P.R. n. 380/2001, comma 1, art. 3, lettere c, d oppure f. Va altresì bene il riferimento legislativo precedente, ovvero L457/1978, comma 1, art. 31, lettere c, d oppure e. In entrambi i casi, i riferimenti agli stessi articoli ma con lettere a oppure b non permettono l’applicazione dell’iva agevolata.
  3. Oltre al riferimento normativo di cui al punto 2, dev’essere anche riportato il tipo di opera edilizia che viene effettuata. Possiamo applicare l’iva agevolata in caso di interventi di “ristrutturazione edilizia”, “ristrutturazione urbanistica” e “restauro e risanamento conservativo”. Non possiamo applicarla nel caso di “manutenzione ordinaria” e “manutenzione straordinaria”.
  4. Qualora le informazioni richieste nei punti 2 e 3 siano discordanti tra di loro (per esempio riportando diversi tipi di opera edilizia come “manutenzione straordinaria” e “ristrutturazione edilizia”), qualora siano imprecisi (per esempio un generico “ristrutturazione” che non identifica né in modo preciso il tipo di opera edilizia né l’inquadramento normativo) o del tutto assenti, non si ha diritto all’applicazione dell’iva agevolata.
  5. Con la premessa che tutti i precedenti requisiti siano soddisfatti, l’iva agevolata possiamo applicarla per i prodotti finiti, quindi ad esempio sanitari, rubinetteria, radiatori e vasche. Non godono di iva agevolata quelli che non rientrano nella categoria dei beni finiti, quindi pavimenti, rivestimenti, arredamento, box doccia, coprivaso.

Queste indicazioni sono semplificate per essere di facile comprensione: ovviamente non sostituiscono i requisiti di legge, qualora differissero dalle informazioni riportate in questa pagina. Per poter applicare l’iva agevolata, infine, vi faremo compilare un modulo di scarico di responsabilità.


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